Quali sono i termini Incoterms per il trasporto marittimo nel 2020

Quali sono i termini Incoterms per il trasporto marittimo nel 2020?

Quando si parla di  compravendita e trasporto di merci su scala internazionale , esistono delle regole che devono controllare quali responsabilità e costi sono a carico delle parti che negoziano ( venditore , o mittente e acquirente, o destinatario).


Gli  Incoterms (Termini di Commercio Internazionale)  rappresentano tutti i modi possibili per responsabilità e responsabilità tra le due parti coinvolte nella compravendita. 
Essi passano il momento ed il luogo in cui i  rischi ed i costi passano di mano dal venditore al compratore.  Questi termini vengono prestabiliti dalle parti al momento della transazione del contratto di compravendita.
La funzione degli Incoterms  è di facilitare gli scambi commerciali, fissando in modo chiaro le responsabilità e gli obblighi delle  parti  (situato in due Paesi diversi)  di un contratto di vendita , al fine di scongiurare relative problematiche legali.
Non è obbligatorio fare ricorso agli Incoterms.  Solo se le due parti accettano di applicarli in via preventiva e se il contratto di compravendita lo richiede, ecco che allora vengono considerati a tutti gli effetti validi.
In un altro articolo abbiamo visto  quali norme Incoterms sono valide per tutte le modalità di trasporto.  Oggi, invece, ci soffermeremo su quelle che sussistono – esclusivamente – per il  trasporto marittimo.
FAS (gratuito a bordo nave):
 
Questa nota  assegna a carico del venditore tutte le spese di fino al porto d’imbarco , più le spese per l’ottenimento di licenze di trasporto e documentazioni per l’export dalla di origine e quelle per le funzioni doganali (sempre di esportazione); alla resa FOB si escludono eventuali costi per la messa a bordo sulla nave, in questo caso sono a carico dell’acquirente. Dal momento in cui la merce giunge sulla banchina tutte le altre spese diventano responsabilità dell’acquirente, compresi i costi di assicurazione e il rischio di smarrimento e avaria delle merci. La comunicazione di questo termine di resa è da considerarsi valida se viene indicato il porto di imbarco.
 
FOB (gratuito a bordo):
 
Il venditore si fa carico di tutte le spese di trasporto fino al porto d’imbarco, compresi eventuali costi per l’imbarco nave.  In sostanza i costi ei rischi sono sostenuti dal venditore fino a che la merce non viene messa a bordo.
CFR (costo e trasporto):
 
Il venditore si fa carico di sostenere tutti i costi ed i rischi di trasporto della merce fino al momento in cui quest’ultima non viene caricata a bordo della nave. Da questo momento in poi la responsabilità sui rischi passa all’acquirente, mentre chi spedisce si impegna a sostenere tutti i costi relativi al trasporto ea fornire per tempo la documentazione necessaria alla spedizione.
CIF (costo, assicurazione e trasporto):
 
Questo parametro sancisce che a carico del  venditore  vadano tutte le spese di trasporto fino al porto stabilito (la parte venditrice non sosterrà i costi per lo scarico della merce dalla nave). 
A chi spedisce sono assegnate anche le spese per le varie licenze e documentazioni per l’esportazione dalla nazione di origine, sommate a quelle per le funzioni doganali, sempre di esportazione. 
Il venditore, diversamente dalla resa CFR, si fa carico dei costi assicurativi per la messa a bordo della merce. Dal momento in cui la merce è arrivata al porto di destinazione, tutte le altre spese sono da considerarsi a carico dell’acquirente, compresi lo scarico a destino ed i costi doganali di import. La sottoscrizione di questo termine di resa è valida se viene riportata l’indicazione del porto di destinazione (esempio C.I.F. Genova).

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